| DOCUMENTI PER IL RITO CIVILE
|
I documenti hanno una validità di 180 giorni. Trascorso tale periodo sarà necessario
richiederli nuovamente.
Certificato contestuale:
da richiedere al Comune di residenza. Contiene: residenza, cittadinanza e stato libero.
Estratto per riassunto dell'atto di nascita:
da richiedere al Comune di residenza.
Pubblicazioni:
si ottengono recandosi, previo appuntamento, all'Ufficio di Stato Civile e
presentando tutta la documentazione in presenza di due testimoni.
Certificato di avvenuta pubblicazione:
viene rilasciato dal Comune, scaduti i termini per l'affissione delle
pubblicazioni; ha una durata di 180 giorni e va consegnato all'Ufficiale di Stato
Civile per fissare la data del matrimonio.
Fotocopia del congedo militare: richiesto per lo sposo che non ha compiuto
i 25 anni; se smarrito, si può richiedere il foglio matricolare Copia integrale dell'atto
di morte del coniuge: richiesta ai vedovi, previa autorizzazione della Procura della
Repubblica competente per il territorio Copia integrale dell'atto di matrimonio precedente:
necessario ai liberi di stato e già coniugati, completata dalla sentenza di scioglimento;
da richiedere, previa autorizzazione della Procura dell Repubblica competente per il territorio.
Sentenza di divorzio: per i divorziati o già coniugati, quando non siano trascorsi
300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio; da richiedere
alla Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza.
Autorizzazione del Tribunale dei minori: per minori che hanno comnque
compiuto i 16 anni di età; tempi di attesa anche superiori ai 3 mesi.
Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, per gli stranieri:
rilasciato dal consolato o dall'ambasciata competente, da presentare insieme
all'atto di nascita se il certificato non è completo dei dati anagrafici o se il richiedente
ha cittadinanza austriaca o svizzera.
|
|
|
| DOCUMENTI PER IL RITO ECCLESIASTICO
|
Certificato di battesimo: da richiedere al parroco della chiesa in cui si è stati battezzati;
Certificato di cresima: non è necessario se sul certificato di battesimo
è annotata anche la data della cresima.
Certificato di stato libero ecclesiastico: è necessario qualora uno dei due
sposi dimori o abbia dimorato per più di un anno, dopo il compimento del 16° anno d'età,
in una diocesi diversa da quella del domicilio attuale; si può sostituire con un giuramento
suppletorio da rendere di fronte al parroco e a due testimoni.
Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio
Pubblicazioni religiose: raccolti i documenti e dopo un breve
colloquio con il parroco le pubblicazioni vengono affisse per otto giorni
presso le parrocchie dei due sposi e presso quella in cui la coppia si sposerà.
Certificato di avvenuta pubblicazione: rilasciato dal parroco una volta
scaduti i termini dell'affissione e delle pubblicazioni.
Stato dei documenti: rilasciato alla coppia che vuole sposarsi in una chiesa
al di fuori della parrocchia di appartenenza; deve essere consegnato alla parroco
della chiesa prescelta. |
|
|
| |
| |indietro| |
|
|